Bonus sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento degli ambienti di lavoro

person Pubblicato da: Michele Dartizio list In: Defibrillatori News Sopra:

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni e i modelli per usufruire dei crediti d'imposta

Nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in corso di conversione (di seguito, “decreto Rilancio”) recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sono stati introdotti gli articoli 120 e 125 riguardanti, rispettivamente, i seguenti crediti d’imposta:

  • gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (articolo 120 del decreto Rilancio rubricato “credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro”);
  • la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (articolo 125 del decreto Rilancio rubricato “Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione”).

1. Premessa

Per entrambi i crediti di imposta si era in attesa di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate recanti i criteri e le modalità di fruizione del credito d’imposta, nel rispetto del limite di spesa stanziato pari a euro 200 milioni.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n.259854/2020 del 10 luglio 2020 (testo in calce) recante “Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34“e la Circolare 10 luglio 2020, n. 20/E (testo in calce) recante “Articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione“.

Con la Circolare 10 luglio 2020 n. 20/E, l’Agenzia fornisce alcuni chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta. In particolare, definisce i possibili beneficiari del beneficio e fornisce istruzioni sulle modalità, termini e opzioni di utilizzo dei crediti d’imposta.

Il Provvedimento contiene i modelli e le istruzioni per usufruire dei suddetti crediti d’imposta. In particolare, definisce la procedura in base alla quale:

  • i beneficiari comunicano all’Agenzia, con modalità esclusivamente telematiche, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute (o che prevedono di sostenere) nell’anno 2020;
  • a seconda delle comunicazioni ricevute, l’Agenzia determina l’importo del credito d’imposta fruibile da ciascun soggetto, per garantire che l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 nel corso del 2021, anche da parte di eventuali cessionari, avvenga nei limiti di tale importo e per conoscere progressivamente l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta fruibili.

2. Art. 120 DL Rilancio: Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto a favore ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, ovvero a favore degli operatori con attività aperte al pubblico, a fronte delle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus.

In particolare, con riferimento alle associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, come precisato nella circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, si ritiene che il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR, ma anche nell’ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate all’allegato 1 aperte al pubblico.

2.1 Ambito Oggettivo

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due categorie, quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili:

1) gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui rientrano espressamente:

a) quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;

b) gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”);

2) gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. In merito alle nozioni di “innovazione” o “sviluppo”, occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

Inoltre, requisito ulteriore è che le tipologie di interventi agevolabili di cui al punto 1 siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

L’agevolazione spetta per e spese sostenute nel 2020, pertanto si presume anche nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 istitutivo del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.

Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’Iva (i.e. sull’imponibile).

L’ammontare del credito d’imposta corrisponde al 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro.

2.2 Modalità alternative di utilizzo del credito

Il credito d’imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con successiva risoluzione sarà istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24;

o, in alternativa

  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021; pertanto, eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso.

Inoltre, sia l’utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24 sia la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili.

Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta.

3. Art. 125 Rilancio: Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

L’articolo 125 del decreto Rilancio, al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione dell’epidemia, riconosce un credito d’imposta in favore di soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nella misura del 60 per cento delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

3.1 Ambito oggettivo di applicazione

Il credito d'imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

La disposizione normativa individua due categorie di spese:

  1. quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. b) quelle sostenute per l’acquisto di:

i. dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

ii. prodotti detergenti e disinfettanti;

iii. dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

iv. dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

3.2 Modalità e termini di utilizzo

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è riconosciuto per le spese oggetto dell’agevolazione sostenute dai soggetti beneficiari nell’anno solare 2020, ovvero dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Tale credito d’imposta, inoltre, non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020, con riferimento all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili. Pertanto, spetterà nella misura del 60 per cento delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro. Diversamente, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro.

Con riferimento agli acquisti agevolabili individuati dalla norma, si precisa che, ai fini della maturazione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione e del successivo utilizzo, il beneficiario deve essere in possesso del documento certificativo.

Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’Iva.

3.3 Modalità alternative di utilizzo dei crediti d’imposta

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

  • in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con successiva risoluzione sarà istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

o, in alternativa

  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa alla sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta.

L’eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma non potrà essere richiesto a rimborso.

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione può essere ceduto e la cessione è esercitabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021.

A su volta, previa sussistenza dei requisiti sopra descritti in relazione al fruitore/cedente, il cessionario può utilizzare esclusivamente il credito:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale la cessione del credito è stata comunicata all’Agenzia delle entrate;
  • n compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

In relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nell’anno in cui è stata comunicata la cessione all’Agenzia delle entrate non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione.

Con riferimento all’utilizzo in compensazione del credito, sia da parte del beneficiario del credito, sia da parte dei successivi cessionari, non si applicano i limiti stabiliti dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (250.000 euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Come usufruire del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Al fine di poter fruire del credito d’imposta per la sanificazione di cui all’art.125 e per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120, è necessario provvedere alla preventiva comunicazione delle spese all’Agenzia delle Entrate, così come previsto dal Provvedimento del 10.07.2020 n. 259854, e con il quale è stato pubblicato l’apposito modello con le relative istruzioni per fruire dei crediti per tutte le sanificazioni introdotte dai vari decreti.

Con riferimento al solo credito per la sanificazione di cui all’art.125 è previsto un limite di spesa di 200 milioni di euro per il 2020, per tale motivo l’Agenzia delle Entrate richiede una comunicazione preventiva da parte dei contribuenti interessati in modo da potere successivamente con provvedimento apposito determinare la percentuale realmente spettante in base alla globalità dei beneficiari che ne hanno fatto richiesta. Il successivo provvedimento da emanarsi entro l’11 settembre renderà nota la percentuale alla quale parametrare il credito richiesto ed ottenere così l’ammontare effettivamente spettante. Tale percentuale si otterrà rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

Tale modello dovrà essere presentato alla stessa Agenzia, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario con:

  • i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;
  • il servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, si riceverà risposta sull’ammissibilità o meno delle spese. Il modello può essere utilizzato per comunicare l‘ammontare delle spese riferite a uno solo dei due crediti d’ imposta oppure a entrambi.

4.1 Termini di presentazione delle comunicazioni

Il modulo può essere inviato, secondo scadenze distinte per le due tipologie di crediti d’imposta, a partire:

  • dal 20 luglio 2020 e fino al 7 settembre con riferimento al credito per sanificazione i cui all‘art. 125 DL Rilancio;
  • dal 20 luglio 2020 e fino al 30 novembre 2021 con riferimento al credito per l‘adeguamento degli ambienti di lavoro. Per le comunicazioni inviate dopo il 31 dicembre 2020 dovranno comunque essere indicate solamente le spese sostenute entro la fine di questo anno.

Inoltre, il provvedimento precisa che la comunicazione può essere sostituita da una successiva che sia valida e l’ultima presentata sarà considerata quella valida. Se nella comunicazione sono indicati entrambi i crediti e una successiva va a modificarla indicando solo un credito, la comunicazione precedente resterà valida per credito non indicato nella successiva, per ciascun credito varrà una comunicazione presentata, ovvero l'ultima presentata. È inoltre possibile presentare rinuncia integrale al credito a meno che lo stesso non sia stato ceduto. Stessa regola vale per le comunicazioni sostitutive che possono essere ritirate con rinuncia purché il credito non sia stato ceduto.

AE, PROVVEDIMENTO DEL 10 LUGLIO 2020 >> SCARICA IL TESTO PDF

AE, CIRCOLARE 10 LUGLIO 2020, N, 20 >> SCARICA IL TESTO PDF

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